Si segnala la sentenza n.3/2021 con cui il Tribunale di Verona, ha dato ragione ad un’azienda di allevamento di bestiame, rivoltasi allo Studio BTR per ottenere nei confronti dell’ASL competente per territorio il risarcimento dei danni da mancato pagamento di premi accoppiati da parte di Agea/Avepa.
L’azienda aveva delegato all’Asl territorialmente competente l’attività di aggiornamento della Banca dati Nazionale (BDN) dell’Anagrafe Nazionale Zootecnica. L’Asl tuttavia aveva ritardato o addirittura omesso di registrare un notevole (il 45% circa) numero di capi bovini.
Ragion per cui Agea/Avepa aveva negato all’allevatore l’erogazione di alcun premio, per alcuno dei capi allevati nel 2016.
In breve la decisione: quando l’allevatore ha compilato perfettamente tutti i registri spettanti, ha comunicato tempestivamente ogni dato dovuto all’ASL, si è infine avvalso (tramite apposita delega) del Servizio Sanitario dell’Asl di competenza per l’aggiornamento della BDN, la stessa ASL è responsabile per avere ritardato/omesso di compiere il compito assunto (in sentenza: non può che ricadere sul soggetto incaricato di tale registrazione l’onere di operare diligentemente e, ove così non fosse, di rispondere del proprio operato nei confronti del beneficiario che abbia perso il contributo economico soltanto a causa dei ritardi o delle negligenze dell’ente preposto alla registrazione.”).
Va sottolineato che per il Tribunale la normativa di settore (in particolare quanto all’onere di aggiornare la BDN) è chiara e non equivocabile, imponendo termini precisi non solo a carico dell’allevatore ma anche dell’ASL delegata, da rispettarsi per “obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione” (come ricorda il Tribunale, applicando precisamente un generale principio dettato dalle Sezioni Unite di Cassazione, n.14712/2007).
La sentenza supera così i fastidiosi rimpalli di responsabilità in passato visti tra amministrazioni coinvolte (Ministero della Salute – Sanità regionale da un lato e Ministero dell’Agricoltura – Agea-Avepa dall’altro).
Unico neo: il Tribunale ha riconosciuto una parte (circa il 50%) del rilevante risarcimento richiesto dall’allevatore, affermando che se l’azienda agricola avesse chiesto ad Agea/Avepa l’erogazione del premio “solo per la quota di capi regolarmente registrati, avrebbe potuto ricevere l’erogazione dell’importo” corrispondente.
La considerazione è evidentemente sbagliata (e non si esclude di consigliare il cliente di interporre appello), se non altro perché – ignora forse il Tribunale – la domanda di erogazione del premio accoppiato doveva essere presentata entro e non oltre il mese di maggio dell’anno di allevamento in questione, cosicchè l’allevatore mai avrebbe potuto sapere, all’epoca di presentazione della domanda, se e per quanti capi l’Asl delegata sarebbe incorsa nel colpevole ritardo o omissione di aggiornamento della BDN.
Resta comunque una decisione molto significativa, un precedente che fa (a quanto risulta) da apripista per il riconoscimento – in tema – della responsabilità in capo all’ASL delegata.
SOCIAL NETWORK – DANNI – RESPONSABILITA’. PER LA TUTELA DEGLI UTENTI, TEENAGERS E NON …
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