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L’AGENZIA DELLE ENTRATE NON PUO’ PIGNORARE PENSIONE DI INVALIDITA’ CIVILE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO SUL CONTO CORRENTE

Così ha  stabilito il Tribunale di Vicenza con ordinanza del 29/11/23 nell’esecuzione n.1616/23, sospendendo il pignoramento eseguito dall’Agenzia delle Entrate Riscossione sul conto corrente di una persona assistita dallo Studio BTR.

Con il pignoramento il cliente si era visto azzerare la provvista del conto corrente, avendo la banca versato all’Agenzia delle Entrate Riscossione tutte le somme disponibili, costituite da ratei di pensione di INVALIDITA’ CIVILE, INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO e pensione ai superstiti (c.d. pensione di reversibilità).

E’ stata così condivisa e seppure in via sommaria accolta dal Tribunale, salva la decisione all’esito della causa di opposizione, l’obiezione secondo cui la pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento non possono – MAI – essere pignorate, neppure quando sono accreditate in conto corrente.

Nel giudizio di opposizione in corso si insisterà per questa conclusione, tutt’alpiù scorporando dal totale pignorato la parte accreditata in conto corrente per pensione di reversibilità, restando questa pur sempre pignorabile, nei limiti di legge.

Nel frattempo, a fronte di altra ordinanza di sospensione emessa dal Tribunale di Vicenza il 16/02/2024 nell’esecuzione n.2030/2023, in un caso di pignoramento eseguito dall’Agenzia delle Entrate Riscossione su conto corrente costituito TOTALMENTE  dall’accumulo di pensione di INVALIDITA’ CIVILE o INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO, l’Agenzia delle Entrate ha preferito evitare di proseguire nella causa di opposizione, riaccreditando sul conto corrente pignorato le somme illegittimamente sottratte.

Monticello, 07 marzo 2024

FMB

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